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Come Fare Per

Anagrafe canina

Descrizione:
Anagrafe Canina


Come Fare:
Iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina

La Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 (ALLEGATO LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 19/07/2004) prevede che il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
L’iscrizione con il dovuto codice di identificazione e il relativo microchip si ottiene:
  • Direttamente presso un veterinario libero professionista in forma privata.
  • Tramite il Servizio Veterinario pubblico (ASL TO3 di Susa - Piazza San Francesco n°4 Telefono: 0122/62.12.51 – 62 Fax: 0122/62.12.52 e-mail: veterinario.susa@asl5.piemonte.it), dietro pagamento di una tariffa stabilita dal tariffario regionale.

SEGNALAZIONI

PRESENZA CANI VAGANTI O RANDAGI

La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata agli organi di Polizia Locale del Comune competente per territorio, che provvederanno all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
Nel caso di assenza del personale della Polizia Locale, segnalare alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato …) la presenza di cani vaganti.

SMARRIMENTO

Chiunque smarrisca il proprio cane è tenuto a denunciarlo, entro 3 giorni:
  • alla Polizia Locale del Comune ove è detenuto l’animale, inviando il modulo cartaceo "ALLEGATO 6 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO".
  • In alternativa collegandosi al sito internet: http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/smarrimento offre la possibilità di registrare in tempo reale la segnalazione di smarrimento compilando gli appositi campi con le informazioni richieste e inserendo la fotografia del cane. La segnalazione effettuata in rete, se confermata dal programma, è sostitutiva dell’invio alla Polizia Locale dell’Allegato 6. Le segnalazioni registrate rimangono visibili, nella sezione “Cani smarriti”, per 90 giorni.

RITROVAMENTO

Qualora venisse ritrovato un cane già registrato come smarrito sul sito: http://www.arvetpiemonte.it/pubblico/smarriti , è necessario effettuare la segnalazione di ritrovamento per eliminare il cane dall'elenco degli smarriti collegandosi alla pagina: http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/ritrovamento.

DECESSO

La legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 prevede che il proprietario di un cane, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sia tenuto a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL di registrazione dell’animale, entro 15 giorni, la morte del medesimo, inviando il modulo cartaceo "ALLEGATO 7 - DENUNCIA MORTE". In alternativa tramite la pagina web: http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/decesso si può effettuare la segnalazione in tempo reale e in sostituzione dell’invio dell’allegato 7.
Dove Rivolgersi:
Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Collegamenti:
- Anagrafe Regione Piemonte degli Animali d'affezione
Documenti allegati:
File pdfALLEGATO 6 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO (10,01 KB)

File pdfALLEGATO 7 - DENUNCIA MORTE (16,74 KB)

File pdfLEGGE REGIONALE N. 18 DEL 19/07/2004 (38,94 KB)